A.S.C. EQUESTRIAN ACADEMY

L’Academy è un contenitore dal quale le associazioni, i tecnici ed i tesserati, possono attingere per proseguire il percorso formativo iniziato in ASC, è possibile confrontarsi con i nostri docenti per una crescita personale o di gruppo oppure scoprire nuove idee e nuovi programmi  di formazione da proporre ai propri allievi.

L’Academy è composta dal Direttore Nazionale  ASC Academy e dai Docenti accreditati …… Continua a leggere – Presentazione-Academy

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                            STAGE e Crediti Formativi                                                       https://www.ascequitazione.it/stage/   

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         Vuoi fare crescere il tuo Centro Ippico?

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PATENTI

 Le patenti sono uno strumento a disposizione dei centri ippici per una crescita degli allievi con un percorso formativo mirato a farli partecipare alle gare nelle categorie di competenza, sia nelle competizioni ufficiali targate A.S.C. Sport Equestri sia nei sociali.
                                                      COME UTILIZZARE LE PATENTI
Assegnare le patenti in base al livello che secondo l’istruttore del Centro Ippico è corretto e dopo un esame Teorico/Pratico al costo che ritiene opportuno il Responsabile del Centro.                                        Per salire di livello ogni allievo dovrà fare un percorso formativo di minimo 8 Lezioni nel proprio Centro Ippico per poi fare un esame Teorico/Pratico con la presenza di un Docente Academy.
 Cose da fare (Proposte):
  1. Fare gare sociali per definire bene i livelli degli allievi
  2. Preparare un percorso formativo teorico
  3. Preparare un percorso formativo pratico
  4. Dare importanza agli esami (Con un docente esterno Academy)   
                                                        COME ORDINARE LE PATENTI
Fare richiesta del numero e della tipologia delle tessere per email a sportequestri@ascsport.it ed allegare la copia della contabile del bonifico.
    PER ULTERIORI INFORMAZIONI TEL: 331 4520321 o inviare una mail a sportequestri@ascsport.it 

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REGISTRO CAVALLI ATLETI

Con l’iscrizione al Registro Equidi Sportivi viene automaticamente attivata la Polizza RCT con una copertura fino a 500.000 € per i danni che il cavallo può fare.
Il costo dell’iscrizione al Registro è di 25 € per i privati (comunque tesserati per l’anno in corso) e di 20 € per i cavalli delle associazioni affiliate.
La Polizza è valida per 365 giorni dalla data di attivazione e viene rilasciato un attestato da esibire in caso di incidenti.

 Visualizza e compila ⇒ “Registro Equidi Atleti

Leggi in calce il Decreto Legislativo pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana interamente dedicato alle Discipline Sportive che prevedono l’impiego degli animali ed in particolare agli Sport Equestri.                                                                                         ⇓ 

Benessere degli animali impiegati in attività sportive.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 marzo scorso, il cavallo atleta è legalmente e ufficialmente riconosciuto dallo Stato Italiano.
Il Decreto Legislativo n° 36 del 28 febbraio 2021, infatti è stato pubblicato nella GURI (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana) in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n° 86, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
Il Titolo IV del Decreto è interamente dedicato alle Discipline sportive che prevedono l’impiego degli animali e in particolare agli Sport Equestri.
L’Art, 22, infatti prevede che un cavallo può definirsi atleta nel momento in cui ricorrano in modo congiunto tre requisiti:
A) La registrazione attraverso un documento di identificazione;
B) Sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare;
C) Sia iscritto al repertorio dei cavalli atleti:
L’Art. 23 prescrive per i cavalli che svolgono attività sportiva una visita veterinaria annuale e le vaccinazioni previste dalla Federazione o dall’Ente Sportivo.
Vediamo gli 8 punti salienti previsti nella legge:
1) Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attività sportive, sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel
rispetto delle sue esigenze etologiche.
2
) Sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell’animale, in quanto essere senziente ai sensi dell’articolo 13
del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. E’ altres
ì vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l’utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell’animale e comunque provocarne sofferenza.
Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacita’ cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali.
3
) Non è ammesso far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura e le attrezzature da utilizzare per l’attività sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad evitare all’animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici.
4
) Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, comunque denominate, nonchè di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia
dell’incolumit
à degli animali. Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura.
5
) Ogni animale deve essere dotato di un documento di identità anagrafica intestato a persona fisica maggiore di età o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria.
6
) E’ fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non più impiegati in attività sportive, fatta eccezione per l’abbattimento umanitario.
7
) I veicoli per il trasporto degli animali devono garantirne la sicurezza e l’incolumità, essere ben ventilati, puliti e disinfettati e il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004 e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre gli animali a lesioni o sofferenze.
8) E’ fatto obbligo al proprietario dell’animale di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall’animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso. 
Art. 19-20-21 Dlgs 36/2021